Nel regolamento europeo che dovrebbe rafforzare gli agricoltori il prezzo minimo non c’è. La GdO ringrazia.

Primo commento sul Regolamento Europeo
che annuncia il Rafforzamento degli Agricoltori

di Gianni Fabbris su elaborazioni del CentroDoc Perlaterra

Il regolamento europeo che modifica la PAC e l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 luglio 2026 ed entra formalmente in vigore il 18 agosto 2026. Si chiama Regolamento (UE) 2026/1739 e modifica direttamente tre pilastri della PAC e dell’OCM: i regolamenti 1308/2013, 2021/2115 e 2021/2116.

L’Osservatorio sulle Crisi del CentroDoc Perlaterra (promosso da Altragricoltura) lo sta analizzando rilevando fin da subito la prima delle contraddizioni evidenti fra quello che viene annunciato e le reali azioni “messe a terra”.

Il Regolamento UE 2026/1739 dichiara l’obiettivo ambizioso di voler “rafforzare gli agricoltori nella filiera alimentare”; peccato che non indichi nessuno strumento reale a garanzia della prima condizione necessaria a garantire il potere reale degli agricoltori di difendersi dalle manovre sempre più aggressive a cominciare da regole che impediscono di acquistare i prodotti del loro lavoro al prezzo più basso dei costi produttivi.

Dai palazzi di Roma e Bruxelles la riforma viene presentata come una “svolta epocale” e come uno strumento per dare “più potere ai produttori”. I fatti raccontano un’altra storia: questo regolamento, riorganizza le procedure e la trasparenza della filiera, ma non introduce alcun meccanismo che garantisca un prezzo minimo all’origine che è la vera cartina al tornasole di qualsiasi strategia di riequilibrio dei poteri all’interno delle filiere.

Eppure le proposte ci sono e sono state avanzate. Durante la trattativa europea, il movimento contadino di Via Campesina aveva portato sul tavolo una proposta chiara, già applicata in Spagna: il divieto assoluto di acquistare prodotti agricoli a un prezzo inferiore al costo effettivo di produzione. Sotto i costi vivi non si raccoglie e non si vende.

Invece, il testo adottato nel regolamento pur intervenendo sulla trasparenza dei rapporti contrattuali e su alcuni strumenti di organizzazione della filiera, non introduce in nessuna forma il divieto europeo di acquisto sotto il costo di produzione.

Gli agricoltori dovrebbero esserne contenti? Cui prodest?

Subito dopo l’approvazione del provvedimento EuroCommerce (la voce dei grandi marchi del commercio e della GDO a Bruxelles) ha espresso pubblica soddisfazione per la “riforma”, rivendicando che il testo mantenga l’orientamento di libero mercato e liquida espressamente come “non necessarie” le ipotesi e richieste di regole volte a “interferire con la determinazione dei prezzi”.

È un fatto politico difficilmente ignorabile: se chi rappresenta la grande distribuzione europea giudica la riforma equilibrata perché non interviene sulla formazione dei prezzi, la politica non sente il dovere di chiedersi “se il riequilibrio del potere contrattuale degli agricoltori sia davvero stato raggiunto?”.

Quanto all’impianto generale del “riordino” torneremo più approfonditamente ma, certo, a guardare i tempi di applicazione previsti viene da chiedersi quali sono le volontà reali e che capacità effettiva di incidenza avrà sui processi reali: le norme principali sui contratti scritti e sulle etichette “equo” e “filiera corta” scatteranno solo il 19 agosto 2028, mentre la riserva dei nomi della carne entrerà in vigore il 19 agosto 2029.

Nel merito del provvedimento (almeno per quello che c’è) torneremo nei prossimi giorni, fin da ora ce ne sono quattro che meritano di essere spiegate con chiarezza per capire cosa rischiano davvero le aziende agricole.

Primo: attenzione all’obbligo del contratto scritto. In teoria serve a proteggere l’agricoltore evitando accordi verbali incerti. Nella realtà, quando un produttore privo di reale potere contrattuale si trova costretto a firmare condizioni svantaggiose pur di non veder marcire il prodotto, la presenza di un accordo preventivamente sottoscritto rischia di rendere più complesso dimostrare successivamente che quel prezzo sia stato imposto in condizioni di squilibrio contrattuale.

Secondo: le etichette contro il greenwashing. Il regolamento vuole fermare le furbate di chi si fa pubblicità spacciandosi per sostenibile o equo senza esserlo. Il principio è giusto, ma il pericolo reale è che tutti i costi burocratici, le certificazioni e i controlli per poter mettere l’etichetta “equo” o “filiera corta” vengano scaricati interamente sulle spalle degli agricoltori, aumentando le spese aziendali senza garantire un euro in più di guadagno.

Terzo: la difesa dei nomi della carne. La riserva terminologica vieta il cosiddetto meat sounding, cioè l’uso di nomi come “bistecca” o “salsiccia” per i prodotti vegetali a base di soia. È una tutela culturale condivisibile, ma non risolve il conto economico delle stalle: difendere la parola “bistecca” non taglia di un euro la bolletta del gasolio né la fattura dei mangimi per gli animali.

Quarto: il potenziamento delle Organizzazioni di Produttori (OP). Incentivare gli agricoltori a unirsi per vendere insieme è un obiettivo utile. Tuttavia, se queste strutture diventano complessi apparati burocratici gestiti da dirigenti lontani dai campi, il valore aggiunto generato sul mercato rischia di essere assorbito dai costi di funzionamento della struttura, anziché arrivare nelle tasche di chi lavora la terra.

Per Altragricoltura, la Politica Agricola Comune continua a basarsi su un modello sbagliato: un sistema che compensa la perdita di reddito degli agricoltori attraverso i sussidi e i pagamenti diretti, invece di garantire un prezzo giusto sui prodotti e riequilibrare i rapporti di forza nella filiera.

È l’ennesima promessa che arriva tardi e non cambia le cose nei campi. Ma il tempo della delega è finito.

Il regolamento europeo stabilisce che gli Stati membri possano determinare e pubblicare indicatori oggettivi sui costi di produzione e sui prezzi di mercato, lasciando però le parti libere di usarli o meno nei contratti. Per Altragricoltura è proprio qui che si apre la battaglia nazionale: chiederemo che l’Italia utilizzi gli indici di costo elaborati dall’ISMEA trasformandoli in un riferimento vincolante nelle trattative commerciali, superando la loro natura oggi meramente facoltativa. Solo così, applicando anche le norme contro l’abuso di dipendenza economica fino a rendere obbligatori gli accertamenti anche di fronte a denunce anonime come accade in Spagna e sanzioni le azioni speculative., si potrà impedire per legge la firma di contratti conclusi a prezzi inferiori ai costi reali di produzione.

L’autunno si avvicina, la crisi deflagherà inevitabilmente.
La politica continuerà ad annunciare che tutto va bene ed a proporre ,osire e azioni che solo nominalmente favoriscono gli agricoltori o la affronterà con misure e azioni che vadano incontro alla crisi delle piccole e medie imprese delle filiere agroalimentari?


Per approfondire:

  • Testo normativo: Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 2026/1739 il 29 luglio 2026.
  • Posizione della Commissione Europea: Commissione Europea – Scheda informativa e comunicato stampa ufficiale sugli obiettivi di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena del valore (2026).
  • Posizione della Grande Distribuzione: Comunicato ufficiale EuroCommerce (“CMO reform improves toolbox for farmers, further rules on price setting unnecessary, say EU retailers and wholesalers”), Bruxelles.


Altragricoltura. Testo originale. In caso di riproduzione o utilizzo, anche parziale, si richiede l’indicazione della fonte “Altragricoltura” e, ove possibile, il collegamento alla pubblicazione originale.

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