Nel 2008 all’assemblea di Caserta lo statuto del Foro Contadino Altragricoltura viene sostituito, con decisione congressuale, dallo statuto (tutt’ora in vigore) di Altragricoltura CSA, aprendosi la fase verso l’organizzazione sindacale di rappresentanza.
STATUTO NAZIONALE DI ALTRAGRICOLTURA – CONFEDERAZIONE PER LA SOVRANITA’ ALIMENTARE
CAPO I- PRINCIPI E FINALITA’ COSTITUTIVE
Art. 1 – COSTITUZIONE E’ costituita un’associazione senza fini di lucro denominata, Altragricoltura – Confederazione per la Sovranità Alimentare. L’associazione, che da ora in avanti sarà denominata brevemente Altragricoltura, si costituisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 della Costituzione Italiana. come associazione di rappresentanza dei contadini e produttori agricoli operanti sul territorio italiana, siano essi agricoltori o allevatori loro istanze associative ed organizzative che essi si danno per svolgere la propria attività nonché soggetti che operano nel campo agricolo della pesca e della forestazione. Altragricoltura organizza inoltre, quanti condividono gli scopi del presente Statuto e secondo le regole in esso stabilite. Altragricoltura è un’associazione autonoma. democratica ed indipendente che si fonda sul principio dell’autonomia sociale dei contadini e si costituisce sulla base di un sistema federale in cui si integrano e coordinano le sue istanze costituenti. Altragricoltura si riconosce. aderendovi, al movimento interazionale contadine di Via Campesina ed alle sue istanze regionali, partecipando ed aderendo alla CPE (Confédération paysanne Européenne) istanza di coordinamento Europeo. La denominazione esatta di Altragricoltura – Confederazione per la Sovranità Alimentare e quella abbreviata di Altragricoltura si configurano come patrimonio nazionale. Tale denominazione con il logo, successivamente descritto, saranno depositati con esclusiva utilizzazione e autorizzazione di utilizzo da parte degli Organi Nazionali. Contemporaneamente con il presente Atto viene depositata la denominazione FORO CONTADINO entro la quale saranno individuate e unificate le diverse istanze territoriali e sub provinciali, promosse dagliaderenti ad Altragricoltura.
Art.2 – SEDE E PRINCIPI FONDAMENTALI Altragricoltura ha sede centrale e legale in Roma e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo ed articola sedi in tutto il territorio nazionale. Altragricoltura si propone di promuovere un movimento ampio per difendere il diritto contadino a produrre e quello cittadino ad un cibo sano, perseguendo la fuoriuscita dal modello produttivista ed industrialista dell’agricoltura attuale, distruttivo delle risorse riproducibili del pianeta, e valorizzando la via contadina alla gestione dei territoriale ed alla produzione del cibo e. con essa, un modello sociale solidale con al centro il lavoro, la salute, la conservazione dell’ambiente e della biodiversità, l’equità del rapporto fra Nord e Sud e di accesso alle risorse e modalità responsabili del consumo, contro il pericolo della desertificazione. Per questo Altragricoltura fa proprio il documento sulla SOVRANITA’ ALIMENTARE DEI POPOLI di Via Campesina che si propone come emulativa al modello di sviluppo neoliberista e rifiuta la guerra in qualsiasi forma venga giustificata. Suoi principi fondamentali sono:
Il principio delle pari opportunità per la rappresentanza femminile, è base di riferimento nei criteri di composizione degli organismi rappresentativi delle istanze di Altragricoltura, tenendo conto del numero delle iscritte nel libro soci delle diverse realtà territoriali. Altragricoltura reputa decisivo e necessario un nuovo rapporto e nuovo confronto con 1e OO. SS. Dei lavoratori dipendenti. sui temi delle sviluppo dell’agricoltura, la difesa dell’ambiente e del territorio, il lavoro. il controllo democratico dei processi produttivi secondo i principi della Sovranità e Sicurezza Alimentare.
Art. 3 – SCOPI, FINALITA’, ATTIVITA’ Finalità principali di Altragricoltura sono quello di difendere, sostenere e promuovere:
Nelle spinte di queste finalità. conseguentemente, Altragricoltura opera per costruire un movimento di contadini in forte alleanza con tutti i cittadini per la Sovranità Alimentare intervenendo attivamente:
per promuovere processi economici sostenendo le forme di produzione responsabile e di consumo critico base di una relazione fra la produzione e consumo eticamente riconducibili nelle ipotesi della Sovranità Alimentare;
CAPO II – ORGANIZZAZIONE
Art. 4 STRUTTURA E SCELTE ORGANIZZATIVE Al fine di realizzare questi obiettivi, Altragricoltura, che si configura come luogo e soggetto di rappresentanza degli iscritti e degli aderenti nelle loro istanze per realizzare gli scopi sociali, opera:
L’insieme degli scopi, delle finalità e delle attività sono premessa inscindibile dello statuto Art. 5 ISCRITTI La partecipazione ad Altragricoltura può realizzarsi per iscrizione,con tesseramento soggettivo tramite le Organizzazioni territoriali di appartenenza, o tramite associazione aderente alla Confederazione. Possono essere iscritti ad Altragricoltura tutte le persone fisiche che operano nel settore agricolo, agricoltori o allevatori e i componenti delle loro famiglie, sottoscrivono la quota di iscrizione e condividono il presente statuto ed atto costitutivo con i documenti costitutivi allegati. Possono essere associati ad Altragricoltura aziende, strutture, associazioni, enti, che condividono le scelte politiche ed organizzative di Altragricoltura ed operano per promuovere gli obiettivi e le finalità indicate dal presente statuto. Possono associarsi sia soggetti che operano come diretta espressione ed emanazione di Altragricoltura essendo promossi per realizzare direttamente parte degli obiettivi statutari come articolazioni del sistema d’organizzazione o soggetti che, mantenendo la propria autonomia decisionale, aderiscono per attuare parti e ambiti di iniziativa. La direzione nazionale articola ed aggiorna i protocolli con cui vengono definiti i livelli e le modalità associative. Il valore della quota sociale ordinaria per gli iscritti e di associazione è stabilito annualmente dalla direzione nazionale e può essere differenziata a seconda delle caratteristiche dei diversi soggetti che si iscrivono o si associano. E’ facoltà della Direzione Nazionale rifiutare richieste di iscrizione per motivi di incompatibilità con le norme del presente statuto o con i regolamenti attuativi che verranno adottati e che compongono il corpo normativo di Altragricoltura. L’iscrizione avviene mediante richiesta alla sede territoriale di competenza o in assenza alla sede nazionale, di una tessera numerata nominale (la discrezione è di competenza locale) o presso le Associazioni di settore e di persone, o direttamente ed essa vale come adesione all’intero sistema. Il tesseramento e il controllo rigoroso della sua reale consistenza rappresenta la base essenziale su cui si organizza l’esercizio democratico per la formazione degli Organi di Altragricoltura. Nel caso di adesione tramite sindacati di settore,associazioni di persone o territoriali, la tessera oggettiva deve contenere il logo e la denominazione di Altragricoltura e saranno considerate valide quelle effettivamente comunicate alla Confederazione con il corrispettivo versamento della quota concordata. L’esercizio della rappresentanza politica e sindacale si realizza nell’ambito delle sedi di Altragricoltura zonali o equivalenti, anche a livello comunale, e mediante le Associazioni di persone e i Sindacati di settore. L’adesione al sistema Altragricoltura obbliga gli associati a:
La qualità di socio è personale e non trasferibile ne’ per atto tra vivi, ne’ per successione. L’adesione è annuale. In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, ne’ la divisione del patrimonio comune. Il mancato versamento della quota annuale determina la sospensione dell’esercizio da tutti i diritti di associato, compreso quello di elettorato attivo e passivo e comporta la decadenza da ogni incarico negli Organi di Altragricoltura a qualsiasi livello. Gli Organi Territoriali preposti e la Direzione Nazionale hanno tempo sessanta giorni per rigettare motivatamente la domanda di iscrizione. Le tessere vengono stampate su decisione della Direzione Nazionale e acquistate dalle sezioni locali, che ne rispondono direttamente. Gli iscritti partecipano alle assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali. I dipendenti e i collaboratori devono essere iscritti all’Organizzazione. La qualifica di iscritto si perde per dimissioni o per gravi inadempienze statutarie come previsto da apposito articolo del presente Statuto. Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare alla vita associativa di Altragricoltura e ad essere eletti nei suoi organismi democratici in funzione di due vincoli: – il Presidente ed il Tesoriere di ognuna delle istanze nazionali o territoriali deve essere un/una contadino/a o soggetto equivalente secondo la definizione del vigente Codice Civile; – in ogni organismo la presenza di iscritti non contadini, o soggetti equivalenti, non può superare il limite massimo di un terzo dei componenti. Le forme e le condizioni con cui viene formato il rapporto organizzativo e di adesione tra Altragricoltura e associazioni di scopo, collettive,di settore o territoriali saranno definite in apposito regolamento approvato dall’Organo fondamentale previsto dal presente Statuto o Organo da esso appositamente delegato . CAPO III- ORGANI E DEMOCRAZIA Art. 6 Organi e Istanze della partecipazione e della garanzia democratica Sono Organi e Istanze elettive di partecipazione e di direzione democratica nazionale di Altragricoltura:
L’Assemblea Congressuale viene convocata ogni tre anni dal Presidente su conforme deliberazione della Direzione contenente un apposito Regolamento. In fase di prima Costituzione verrà eletta una Assemblea Costituente che entro un anno dalla sua costituzione, definito il quadro dei Sindacati di settore, Associazioni di persone e Associazioni territoriali, indirà il Congresso per la formazione dell’Assemblea valida per tre anni. Concorrono alla formazione dell’Assemblea Congressuale le rispettive Assemblee regionali , provinciali, delle Associazioni di persone e sindacati di settore a valenza nazionale, secondo appositi principi e regolamenti specifici, appositamente emanati, che non configgono con i principi generali del presente Statuto. Essa è composta dai delegati eletti da tali istanze,in relazione e proporzione alla rispettiva consistenza associativa e numero degli iscritti, che sulla base di una disciplina di specifico regolamento insieme concorrono alla formazione degli Organi Dirigenti ed elettivi di Altragricoltura, Tra questi rappresentanti sono compresi, di diritto, i Presidenti di Altragricoltura regionali e provinciali, i Presidenti dei Sindacati di settore o Associazioni di persone nazionali. In caso di necessità, la Direzione può deliberare la convocazione dell’Assemblea Congressuale anticipatamente prima della scadenza ordinaria dei tre anni. Alle sedute dell’Assemblea dei Delegati partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti. L’Assemblea Congressuale ha i seguenti poteri e compiti:
L’Assemblea Congressuale è convocata almeno novanta giorni prima della data fissata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. L’Assemblea Congressuale è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più uno dei presenti; è ritenuta valida in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più uno dei presenti. In ogni caso le votazioni sono valide se la composizione dei partecipanti l’Assemblea è composta da una maggioranza assoluta e qualificata dei soggetti effettivamente impegnati nell’attività agricola o equivalente come dai principi essenziali del presente Statuto. La Direzione Nazionale rimane in carica tre anni e nei suoi componenti devono essere assicurate le rappresentanze delle Associazioni di persone e dei Sindacati verticali riconosciuti, a valenza nazionale, nonché dei fondamentali Istituti costituiti. Alle sedute della Direzione partecipano, senza diritto di voto, i presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti. E’ il Fondamentale Organo di direzione politica da un Congresso all’altro. La Direzione ha i seguenti poteri e compiti:
La Direzione è convocata almeno una volta ogni tre mesi su proposta del Presidente, , ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti. Le decisioni della Direzione sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti. La Consulta delle Regioni è Organo intermedio che sostituisce una equivalente Assemblea Nazionale non Congressuale si compone di tutti i coordinatori regionali e rappresentanze regionali,in proporzione agli iscritti, indicate in sede congressuale dagli Organi della regione di appartenenza. Viene consultata periodicamente direttamente dall’Esecutivo per poter contribuire preventivamente alle scelte fondamentali dell’organizzazione e, particolarmente, discute ed esprime pareri e proposte, in preparazione delle riunioni della Direzione Nazionale e valuta i suoi lavori. Almeno una volta all’anno si convoca in seduta comune con la Direzione Nazionale per discutere e valutare lo stato delle iniziative del movimento. Il Presidente di Altragricoltura rappresenta l’unità e l’autonomia del movimento e dei suoi iscritti, ha funzioni generali di rappresentanza giuridica dell’Associazione presso terzi, enti, istituzioni, ecc. e rappresenta l’Associazione in giudizio. Il Presidente promuove in tutte le sedi le condizioni politiche di autonomia del movimento contadino e delle sue istanze ed è figura di garanzia interna di corretto funzionamento degli organismi e di agibilità per tutti gli iscritti. Agisce direttamente per verificare la rispondenza fra le azioni svolte dagli organismi (che rimangono di competenza delle diverse istanze operative) e i deliberati assunti dalle istanze democratiche in modo da garantire tutti gli iscritti. Ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea Congressuale, assicurandosi, direttamente che agli iscritti venga data tempestiva, costante ed esauriente informazione delle attività e dei problemi riscontrati. Il Presidente di Altragricoltura è scelto per la sua chiara appartenenza e impegno diretto come produttore o lavoratore della terra. In caso di impedimento o di assenza gli stessi poteri sono esercitati, nell’ordine, dai componenti il Coordinamento, dal Tesoriere e dal più anziano dei componenti la Direzione nazionale. L’Esecutivo Nazionale ha il compito di assicurare l’esecutività delle decisioni del Direttivo Nazionale, rimane in carica per tre anni ed opera secondo il principio di collegialità vi fanno parte di diritto il presidente, il coordinatore e il tesoriere. L’Organismo viene composto tenendo conto dei principi già sanciti nel presente Statuto, assicurando nel contempo che i componenti siano anche responsabili e coordinatori di specifici dipartimenti o settori di lavoro. L’Esecutivo è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno una volta ogni 30 giorni o su richiesta di un terzo dei componenti. L’Esecutivo:
su proposta del Coordinatore:
su proposta del Tesoriere:
su proposta del Presidente:
Il Coordinatore opera con compiti di coordinamento generale delle attività di Altragricoltura e, per svolgere i suoi compiti, si avvale di una segreteria tecnica. Il Tesoriere è il responsabile amministrativo e contabile dell’organizzazione. Gestisce, a firma concorrente con il Presidente, i conti correnti dell’Associazione che, su esplicita delibera dell’Esecutivo, può aprire presso qualsiasi istituto di credito o bancario. Preferibilmente Altragricoltura si serve, per la gestione del rapporto bancario, di Istituti eticamente attenti ai valori sociali, morali ed ideali del movimento contadino con particolare riferimento alla Banca Popolare Etica e, comunque, con quegli Istituti che si impegnino esplicitamente ed operativamente a sostenere le ragioni della Pace e della democrazia economica. Il Tesoriere si serve, per la sua attività, di un Ufficio Economico con compiti di coadiuvare la pianificazione della ricerca e della gestione delle risorse. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall’Assemblea Congressuale. Il Collegio rimane in carica per la durata di 3 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che, preferibilmente, deve essere iscritto all’albo dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria di Altragricoltura. Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti anche esterni ad Altragricoltura, con caratteristiche di indipendenza e terzietà, nonché con prova di grande indipendenza di giudizio,preferibilmente con referenze professionali in Diritto e che comunque non possono avere alcun incarico elettivo ne di lavoro in altro organo di Altragricoltura. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea Congressuale di Altragricoltura e rimane in carica per tre anni. Il Collegio dei Garanti, nella prima seduta, elegge, al suo interno, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale rituale. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda dell’Esecutivo ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, al regolamento, al codice etico di Altragricoltura, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato ad Altragricoltura. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio, approvato dall’Organo di Altragricoltura preposto, stabilisce modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti del sistema Altragricoltura.
CAPO IV-IL SISTEMA ALTRAGRICOLTURA Art.7 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO Altragricoltura è il sistema unitario di rappresentanza dei contadini, agricoltori e allevatori, delle aziende agricole in qualunque forma costituite, dei concedenti di fondi rustici e di tutti coloro che operano nell’ambito e per lo sviluppo dell’agricoltura italiana. Per i concedenti i fondi rustici promuove apposita Associazione nazionale. Il Sistema è formato essenzialmente su base nazionale,regionale e provinciale, con denominazione rispettiva di Altragricoltura. Tutte le rispettive Strutture hanno apposito Statuto coerente con i principi del presente ed hanno autonomia giuridica, patrimoniale,funzionale. I rapporti sono regolati dallo Statuto. Altragricoltura si articola e costituisce inoltre sindacati di settore produttivo, associazioni di scopo e di persone coerenti con i principi dello Statuto. I sindacati di settore, di persone e di scopo hanno a loro volta articolazioni territoriali, regionali, provinciali o sub provinciali se necessari, nell’ambito delle Organizzazioni provinciali e regionali di Altragricoltura. Altragricoltura può concedere la denominazione e il logo a specifiche realtà associative provinciali che in quanto tali e per loro specificità aderiscono all’Organizzazione Nazionale o rappresentano una organica articolazione territoriale di Altragricoltura Il sistema confederale, così costituito e configurato, fa propri ed attua i principi del federalismo cooperativo e solidale territoriale ed i valori e gli scopi comuni e condivisi, stabiliti dal presente statuto In ogni regione,provincia o sub provincia non vi può essere più di una Organizzazione con la denominazione di Altragricoltura, eccetto casi particolari unitariamente condivisi e autorizzati dalla Direzione Nazionale. L’adesione ad Altragricoltura avviene mediante tesseramento a partire dalla sede territoriale più prossima, o sindacato di settore, o associazione di persone, unificato e organizzato a livello provinciale. Il sistema Altragricoltura Pertanto è costituito da:
Esse nell’operare nei rispettivi ambiti, con propri statuti e con la predetta autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria compartecipano all’attività economica più generale di Altragricoltura,sia tramite tessere individuali di appartenenza, adesione collettiva e utilizzo unificato dei servizi preposti, rinviando a un successivo e specifico regolamento la completa e più chiara disciplina di tale compartecipazione. Altragricoltura persegue l’obiettivo della distinzione tra le funzioni di rappresentanza e governo confederale, attribuite agli organi elettivi che la esercitano nella loro collegialità e la responsabilità della gestione delle politiche e dell’efficienza delle strutture che è attribuita a dirigenti indicati e nominati dagli organi stessi, specificamente mediante la costituzione di Coordinatore e segreteria o un Segretario e un segretariato. Il sistema confederale, così costituito e configurato, fa propri ed attua i principi del federalismo cooperativo e solidale territoriale ed i valori e gli scopi comuni e condivisi, stabiliti dal presente statuto. I FORI CONTADINI Nelle realtà territoriali omogenee ove si costituiscono sedi zonali o circoli comunali, articolazione delle strutture provinciali di Altragricoltura, esse unificano il sistema organizzativo tramite la denominazione FORO CONTADINO. I Fori Contadini territoriali o equivalenti pertanto identificano in maniera specifica le unità territoriali di Altragricoltura. La dizione di Foro Contadino,seguita dall’individuazione del territorio, si configura come patrimonio nazionale esclusivo di Altragricoltura I Fori Contadini non possono essere più di uno nel medesimo territorio considerato; comprendono,dove i numeri associativi lo consentono,anche le articolazioni, sul medesimo territorio, dei Sindacati o Associazioni verticali di prodotto o di persone. Sono formate dagli associati che hanno la loro azienda, o sede o domicilio o residenza nel relativo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative sub territoriali in cui si articolano. Nei Fori Contadini di Altragricoltura si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate. I Fori Contadini Altragricoltura o equivalenti hanno propri statuti, con autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte. LE PROVINCE Presso ogni Provincia si costituisce un sistema Altragricoltura, regolato dal presente Statuto e gli Statuti provinciali corrispondenti. Le strutture provinciali di Altragricoltura:
LE REGIONI Presso ogni Regione Italiana si costituisce una struttura corrispondete di Altragricoltura, con proprio Statuto e Organi in coerenza del presente Statuto. I regionali di Altragricoltura,formati su base congressuale, hanno il compito essenziale di unificare su base regionale tutta l’attività della Confederazione e soprattutto nel rapporto formale con l’Istituzione Regione, la politica agraria e territoriale regionale, l’iniziativa di Legge. Al pari delle province e concordando con i rispettivi Organi provinciali esercitano sul territorio regionale funzioni e ruoli come descritti per le province. E’ competenza dei regionali la nomina dei rappresentanti in Organismi ove viene chiesta la presenza regionale di Altragricoltura.
LA SEDE NAZIONALE Altragricoltura nazionale costituisce l’ambito generale del sistema, esprime la sintesi del sistema confederale ed agisce con la denominazione di cui all’articolo 1 del presente Statuto. La sede nazionale di Altragricoltura promuove e coordina a livello dell’intero territorio italiano l’organizzazione e l’attività delle Associazioni zonali, sindacali di settore o di persone . Altragricoltura è dotata del presente statuto, comprendente principi, prescrizioni e valori cogenti per l’intero sistema confederale, ed opera con propria autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria ed esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte. Altragricoltura
I SINDACATI DI SETTORE E LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE Altragricoltura promuove e favorisce, la costituzione di Sindacati omogenei per settore di interesse economico e produttivo, costituiti da associati ed aperti anche a non associati, per la valorizzazione dei loro interessi economici ed organizzativi specifici . Promuove inoltre specifiche Associazioni di persone, a partire dal territorio zonale, per interesse più generale quali possono essere per le donne, i giovani, tematiche di valori per la difesa dell’agricoltura,l’ambiente,il territorio,l’acqua ecc. Modalità di costituzione, funzionamento e partecipazione al sistema confederale verranno definite da uno più specifico regolamento apportando anche le necessarie modifiche o adeguamenti al presente Statuto. Art. 8 PRESCRIZIONI Le sedi territoriali di Altragricoltura o equivalenti devono prevedere nei rispettivi statuti: – scopi, funzioni e valori di riferimento conformi a quelli del presente Statuto, con espresso recepimento del codice etico, del regolamento di Altragricoltura e della disciplina delle incompatibilità previste dal presente Statuto; – che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da iscritti ad Altragricoltura e siano rinnovati ogni tre anni; – modalità di effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa di tutte le componenti di Altragricoltura, anche mediante la determinazione di deleghe successive; – l’obbligo di garantire la contribuzione al sistema Altragricoltura con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Direzione; – organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto; – la presenza di una sola istanza territoriale per ogni livello territoriale di riferimento; – la messa a disposizione del sistema Altragricoltura, con spirito di reciprocità, dei dati associativi e quant’altro necessario al conseguimento degli scopi sociali; – l’accettazione espressa della disciplina sanzionatoria prevista nel presente statuto, secondo le modalità specificate nel regolamento;
Art. 9 – AUTONOMIA GIURIDICA E FINANZIARIA – BILANCI Patrimonio e autonomia giuridica e finanziaria Il patrimonio di Altragricoltura è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, partecipazioni e diritti acquistati e comunque pervenuti in proprietà, dalle eventuali riserve accantonate, da liberalità di terzi. Le entrate di Altragricoltura sono costituite dalle quote di contribuzione, dai proventi e contributi erogati da enti pubblici o privati, dagli utili delle società partecipate, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie. In caso di scioglimento di Altragricoltura, il Patrimonio verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o enti non economici con finalità analoghe. Autonomia giuridica e finanziaria Gli ambiti associativi costituenti il sistema Altragricoltura hanno propri patrimoni e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni assunte, avendo piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.
Art. 10 LOGO Il logo di Altragricoltura è composto da un arco a più colori rappresentante l’arcobaleno sormontato dalla scritta ALTRAGRICOLTURA, comprendente la scritta confederazione e posto su un rettangolo verde con la scritta interna bianca “per la sovranità alimentare”. Il logo senza la scritta di confederazione è, parimenti, considerato logo di Altragricoltura. Il logo di Altragricoltura viene depositato nei siti web di Altragricoltura in cui viene inserita una pagina speciale denominata “logo”. Eventuali aggiornamenti e integrazioni del logo saranno pubblicati nelle pagine dei siti web.
CAPO V ARTICOLI TRANSITORI Art. 11 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione dell’Associazione , sia nel livello nazionale che nei vari livelli territoriali, sorretti da autonomo statuto,è deciso dall’Assemblea Straordinaria dei soci, riunita a questo scopo, che determina le modalità della liquidazione secondo quanto stabilito dalle leggi e dal Codice Civile; il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad organizzazioni dello stesso settore regolarmente iscritte negli appositi registri dalle leggi nazionali e regionali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge in materia
Art. 13 NORME TRANSITORIE FINALI Il Congresso, o Assemblea Congressuale, viene convocato ogni tre anni. In fase di prima Costituzione è rappresentata, quale Assemblea Costituente, dalle delegazioni regionali, o interregionali (dove necessario), che si sono insediate e accreditate il 12 e 13 Gennaio 2008. Essa è obbligata, entro un anno, dopo aver definito il quadro delle Associazioni territoriali,di persone e sindacati di settore produttivo, nonché specifico regolamento di formazione delle rappresentanze, a indire il Congresso valido per i successivi tre anni. In Fase di prima Costituzione, Direzione ed Esecutivo vengono eletti direttamente dall’Assemblea Costituente formata dalle delegazioni regionali o interregionali Sulla base dei presenti principi fondamentali l’Assemblea Costituente delega l’Esecutivo alla più completa stesura dello Statuto e a depositarlo presso l’Ufficio del Registro,dandone successiva comunicazione alla Prefettura di appartenenza della sede legale. |
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