Art. 1
E’ costituita un’associazione senza fini di lucro, denominata Foro Contadino- Altragricoltura, con sede legale in Cascina Montesoro, Costa Vescovato (AL) e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione, che da ora in avanti sarà denominata brevemente Foro Contadino, si costituisce come rete e movimento organizzato di agricoltori, contadini, salariati agricoli, tecnici del lavoro agricolo; si propone di promuovere la fuoriuscita dal modello produttivista ed industrialista dell’agricoltura attuale, distruttivo delle risorse riproducibili del pianeta, e valorizzare la via contadina alla gestione del territorio ed alla produzione del cibo e, con esso, un modello sociale solidale con al centro il lavoro, la salute, la conservazione dell’ambiente e della biodiversità, l’equità dei rapporti fra Nord e Sud e di accesso alle risorse.
Per questo il Foro Contadino fa proprio il documento sulla SOVRANITA’ ALIMENTARE DEI POPOLI di Via Campesina e quello redatto dai movimenti sociali a Porto Alegre nel 2002, che si propongono come alternativa al modello di sviluppo neoliberista e rifiutano la guerra in
qualsiasi forma venga giustificata.
La denominazione esatta di Foro Contadino – Altragricoltura si configura come patrimonio nazionale.
Art. 2
L’Associazione si articola sul territorio nazionale in sezioni locali, che si danno coordinamenti territoriali, prevalentemente su base regionale, in conformità del presente statuto e al Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci.
Le diverse sezioni sono dotate di autonomia politica, gestionale e fiscale ma solo relativamente al territorio di propria competenza; esse si costituiscono conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, adeguandosi, conseguentemente, alla struttura organizzativa, agli organi
sociali, e alle sue deliberazioni politiche.
Le sezioni locali sono denominante “Foro Contadino di” seguito dal nome del comune, della località o del coordinamento.
Le sezioni locali, comunali e provinciali e i coordinamenti territoriali possono non avere identità fiscale e si rapportano obbligatoriamente agli organismi nazionali preposti che possono, su delega, conferire mandato territoriale su singole questioni come per la gestione della rappresentanza verso le istituzioni.
Il servizio amministrativo è decentrato, ogni soggetto fiscale eventualmente costituito ha l’obbligo di consegnare alla tesoreria Nazionale il proprio bilancio approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Per le sezioni locali o i loro coordinamenti che non sono costituiti in soggetto fiscale è fatto obbligo di comunicare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno alla tesoreria Nazionale in modo che questa ne possa dare conto all’Assemblea Ordinaria Annuale. Il bilancio del Foro Contadino, che viene approvato dall’Assemblea dei soci, si compone annualmente del bilancio dei diversi soggetti fiscali di cui è costituito e di quello nazionale.
Art. 3 – Scopi e finalità:
– Promuovere la conversione dal metodo di produzione industriale (con impiego di prodotti
chimici, ogm, ecc.).
– Autonomia di elaborazione e gestione per incidere sulle politiche agrarie
– Ricostruzione del tessuto sociale e produttivo del mondo rurale con riconoscime nto della “utilità sociale degli insediamenti rurali”
– Valorizzazione del lavoro come un diritto
– Promozione del rapporto Cibo-Salute-Ambiente
– Promozione del modello contadino a cui ci riferiamo, rapporto solidale tra produttori e con i cittadini
– Favorire l’accesso alle risorse essenziali
L’insieme degli scopi sono premessa inscindibile dello statuto.
Art. 4
Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni e contributi previa accettazione degli organi esecutivi e preventiva valutazione delle compatibilità e delle provenienze con i fini dell’Associazione, con gli interessi del fondo patrimoniale e con i proventi derivanti dalle iniziative dell’Associazione.
L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
Art. 5
Possono essere soci del Foro Contadino tutte le persone fisiche che, sottoscrivendo la quota di iscrizione, vi aderiscono condividendo il presente statuto ed atto costitutivo con i documenti costitutivi allegati e che siano agricoltori, contadini, salariati agricoli, tecnici a diverso titoloimpegnati nel lavoro della terra e la produzione del cibo. I soci si distinguono in soci fondatori, che sono quelli che intervengono all’atto costitutivo ed alla fase costitutiva definita dal consiglio direttivo per tempi e modalità e soci ordinari.
I soci svolgono attività, a titolo gratuito e con solo rimborso spese, per realizzare gli obiettivi dell’Associazione.
Il valore della quota sociale ordinaria è stabilito annualmente dal consiglio direttivo nazionale e può essere differenziata a seconda delle caratteristiche dei diversi soggetti che si associano.
E’ facoltà del Consiglio direttivo Nazionale rifiutare richieste di associazione per motivi di incompatibilità con le norme del presente statuto o con i regolamenti attuativi che verranno adottati e che compongono il corpo normativo del Foro Contadino.
L’iscrizione dei soci avviene mediante richiesta alla sede territoriale di competenza o in assenza alla sede nazionale, di una tessera numerata nominale (la discrezione è di competenza locale).
I Consigli Direttivi Territoriali e Nazionali hanno tempo sessanta giorni per rigettare motivatamente la domanda di iscrizione del socio.
Le tessere vengono stampate su decisione del consiglio direttivo federale Nazionale e acquistate dalle sezioni locali, che ne rispondono direttamente.
I soci partecipano alle assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.
Ai soci fondatori è garantito il 50% dei posti nelle cariche sociali a tutti i livelli.
La qualifica di socio si perde per dimissioni o per gravi inadempienze statutarie: in quest’ultimo caso la radiazione da socio deve essere sottoposta dal Consiglio direttivo Nazionale all’Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.
Le eventuali dimissioni da socio non esimono da obblighi finanziari assunti per l’anno in corso e per gli anni precedenti.
Tutti i soci, siano essi fondatori od ordinari, hanno il diritto di partecipare alla vita associativa del Foro Contadino pur mantenendo per la nomina delle cariche sociali la ripartizione indicata nel presente articolo.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione. Possono essere corrisposti solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti secondo le leggi vigenti e deliberati dagli organis mi sociali competenti.
Art. 7
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria; essa potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea ordinaria ha il compito:
a) di fissare le direttive di massima per le attività del Foro Contadino;
b) di approvare i rendiconti e/o i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
c) di eleggere il Consiglio direttivo;
d) di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all’anno.
L’Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:
a) modifiche del presente Statuto
b) scioglimento dell’Associazione.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante affissione della convocazione in tutte le sedi dell’Associazione con almeno venti giorni di anticipo dalla data di convocazione e con comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
In caso di urgenza è data facoltà al Presidente di convocare l’Assemblea con una settimana di anticipo, purchè provveda a darne la massima e certa informazione ai soci.
Le delibere dell’assemblea obbligano conformemente tutti i soci.
L’assemblea può essere convocata anche da un terzo dei soci, in questo caso l’ordine del giorno sarà quello stabilito dal documento di convocazione, che i soci avranno firmato e il Presidente verrà eletto dall’Assemblea stessa in deroga a quanto previsto dall’Art. 8 del presente Statuto.
L’Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge.
L’Assemblea straordinaria è legalmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla Legge.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Le votazioni nelle assemblee hanno luogo con voto palese.
Nel caso di radiazione di un socio le votazioni avranno luogo per scheda segreta.
Si procede al voto segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei partecipanti con diritto di voto o, quando richiesto dal Presidente, la maggioranza dell’Assemblea ne decidesse la modalità.
E’ ammessa una delega per ogni socio presente all’assemblea.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo del Foro Contadino. E’ composto di un numero di componenti variabile da cinque a novanta, è eletto dall’Assemblea generale dei soci e rimane in carica per due anni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale redige ed approva il regolamento interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di rappresentare e dirige l’Associazione, ne esegue e interpreta le indicazioni scaturite dall’Assemblea dei soci, si assume la responsabilità di esprimere posizioni ufficiali per l’Associazione ogni qual volta l’urgenza lo richieda.
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno un Presidente, un Organo Esecutivo composto da otto componenti ricercati al suo interno e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma ogni quattro mesi su convocazione scritta del Presidente; può essere convocato da almeno un terzo dei suoi componenti.
La qualità di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con attività o funzioni svolte dal membro stesso quando esse interferiscano in concreto con gli scopi del Foro Contadino o con le norme sancite dalle leggi comunitarie o nazionali.
L’incompatibilità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale; nel caso che nel corso dell’anno dovesse venire a mancare uno più consiglieri fino ad un numero massimo di un terzo dei componenti, il Consiglio procede alla loro sostituzione per cooptazione.
Tali componenti restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, ove debbono essere ratificati, pena la decadenza.
Ove venisse a mancare più di un terzo dei consiglieri il Presidente provvede a convocare l’Assemblea dei soci per l’elezione dei nuovi consiglieri.
E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non dovesse partecipare a più della metà delle riunioni perde la facoltà di essere rieletto nel Consiglio successivo.
Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di un terzo dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Coordinatore devono essere trascritti nel libro dei verbali.
Il Segretario verbalizzante è scelto dal Consiglio Direttivo anche da persona estranea al Foro Contadino.
Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai soci entro due mesi dalla seduta mediante pubblicazione nella bacheca delle sedi, o con altri mezzi di comunicazione.
Le sezioni locali e i coordinamenti territoriali si costituiscono analogamente adottando lo schema dello Statuto Nazionale
Il Presidente ha funzioni generali di rappresentanza dell’Associazione presso terzi, enti, istituzioni, ecc. e rappresenta l’Associazione in giudizio.
Ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei Soci.
In caso di impedimento o di assenza gli stessi poteri sono esercitati, nell’ordine, dai componenti l’Esecutivo, dal Tesoriere e dal più anziano dei Consiglieri.
L’organo Esecutivo ha il compito di direzione interna del Foro Contadino, realizza le indicazioni del Consiglio Direttivo in ordine alle azioni di intervento ed agli indirizzi annualmente previsti e presentati all’Assemblea dei Soci, garantendone l’unitarietà e promuovendo i rapporti con i
soggetti esterni, concludendo, con essi, accordi su campagne e singoli progetti, ovvero protocolli di intese e iniziative comuni.
Il Consiglio Direttivo con procura potrà demandare incarichi particolari anche a terzi estranei.
Il Consiglio Direttivo delibera le adesioni a organismi collaterali.
Interviene attivamente, per conto del Foro Contadino, nella gestione delle attività dell’Associazione Altragricoltura – ONLUS rappresentandolo a tutti gli effetti.
Il Tesoriere è il responsabile amministrativo dell’Associazione e, su mandato esplicito del Consiglio Direttivo, potrà aprire e chiudere conti correnti Bancari o postali; potrà prelevare da tali Conti e versare in essi anche a firma singola.
Potrà inoltre pagare fornitori di beni e servizi di ogni tipo e incassare dai soci o da qualsiasi altra persona o soggetto giuridico sia privato che Pubblico.
In assenza del Tesoriere ogni sua funzione è assunta dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo svolge le attività di coordinamento dell’Associazione conferendone mandato al Coordinatore.
E’ di dipendenza del Consiglio Direttivo la decisione di assumere lavoratori dipendenti e autonomi nella quantità e con le mansioni strettamente necessarie al regolare funzionamento dell’Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare la stessa attività dell’Associazione.
Ai dipendenti sono garantite modalità di trattamento previste dalle leggi quadro sul volontariato ed è garantita una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività svolte: ai volontari ed ai collaboratori che prestano il proprio servizio è garantita una copertura assicurativa così come indicato dalle norme nazionali e regionali e dall’applicazione di una corretta etica comportamentale da parte degli organi sociali competenti
dell’Associazione.
E’ prevista la incompatibilità tra lo stato di dipendenza dal Foro Contadino e la eleggibilità al suo interno.
Art. 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi – tra cui il Presidente – e due supplenti, dura in carica due anni ed è nominato dall’Assemblea dei Soci, che nomina anche il Presidente.
Ad esso è demandata la verifica della contabilità e la presentazione all’Assemblea della relazione sul bilancio e/o rendiconto dell’Associazione.
I revisori dei Conti possono essere non soci dell’Associazione e potranno essere retribuiti su delibera dell’Assemblea.
Art. 10
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, convocata secondo le modalità di cui all’Art. 7.
Art. 11
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2099 e può essere prorogata dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 12
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione dell’Associazione è deciso dall’Assemblea Straordinaria dei soci, riunita a questo scopo, che determina le modalità della liquidazione secondo quanto stabilito dalle leggi e dal Codice Civile; il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad organizzazioni dello stesso settore regolarmente iscritte negli appositi registri dalle leggi nazionali e regionali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge in materia.