In una fase segnata dal calo dei prezzi dell’olio d’oliva italiano all’origine e dalla crescente pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni, l’attenzione del comparto si è concentrata sui recenti tavoli di confronto aperti al Ministero. L’esito di questi incontri ha portato all’emanazione di una circolare ministeriale che richiama il rispetto della normativa sulla classificazione commerciale degli oli, in particolare ricordando l’obbligo di classificare e commercializzare i prodotti secondo la loro effettiva categoria merceologica, senza poter qualificare come extravergine un olio che non ne possieda i requisiti.
Sulla vicenda di questa circolare, Altragricoltura ha già chiaramente espresso il suo giudizio critico nei giorni scorsi con una posizione espressa da Angelo Distefano Segretario Nazionale della Federazione Agricoltori e Contadini (Fed.Agri.Co Altragricolttura) giudicandola “un provvedimento di facciata: rumoroso nella propaganda, debole sotto il profilo della stabilità giuridica, penalizzante per i piccoli e del tutto inutile contro i veri speculatori del mercato globale“
Oggi, ricordando che questa sera si riunisce la Consulta OLivicola di Altragricoltura per affrontare la crisi delle piccole e medie imprese del comparto, torniamo sul tema sottolineando perché concentrarsi unicamente sugli aspetti merceologici o sul dibattito attorno ai contingenti tariffari rischia di far perdere di vista come funziona realmente la disciplina doganale europea e perché i provvedimenti amministrativi nazionali non possono incidere sugli aspetti della disciplina doganale che sono regolati direttamente dal diritto dell’Unione. Le regole europee prevedono infatti due percorsi distinti, con impatti, procedure e finalità differenti.
Da un lato c’è il canale del contingente esente da dazio per il mercato interno. L’Accordo di Associazione tra UE e Tunisia fissa ordinariamente la quota a 56.700 tonnellate annue di olio d’oliva vergine originario della Tunisia ammesse al beneficio del contingente tariffario a dazio zero. Si tratta di un limite pensato e calibrato per regolamentare il prodotto destinato direttamente all’immissione in libera pratica e aconsumo all’interno dei confini dell’Unione Europea.
Dall’altro lato c’è il regime doganale speciale del perfezionamento attivo (inward processing), disciplinato dal Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013). Si tratta di una procedura doganale accessibile previa autorizzazione dell’autorità doganale competente e nel rispetto delle condizioni previste dal Codice doganale dell’Unione. Questo regime consente di introdurre nel territorio dell’Unione merci non-UE senza l’applicazione dei dazi all’importazione, purché destinate a operazioni di lavorazione, trasformazione, miscelazione o confezionamento, nell’ambito del regime di perfezionamento attivo e con la destinazione prevista dal regime stesso; qualora le merci siano invece immesse in libera pratica nel mercato UE, sono dovuti i dazi e gli altri oneri applicabili.
A livello economico, il perfezionamento attivo è nato per consentire alle imprese europee che operano sui mercati internazionali di trasformare materie prime provenienti da Paesi terzi senza subire un aggravio di costi doganali, evitando così una perdita di competitività nelle esportazioni globali.
A ciò si aggiunge il tema fondamentale delle norme commerciali e della conformità. Non essendo nato per favorire un singolo Paese, l’accesso al perfezionamento attivo non scavalca le regole dell’Unione: gli standard di commercializzazione, i parametri chimico-fisici, i controlli di conformità e le norme di etichettatura (Regolamenti UE 2022/2104 e 2022/2105) restano pienamente in vigore e impediscono a qualunque prodotto non conforme di accedere al circuito commerciale interno.
Sotto il profilo istituzionale, va sottolineato che la politica commerciale e doganale è competenza esclusiva dell’Unione Europea. Una circolare ministeriale o dell’Agenzia delle Dogane italiana può intervenire esclusivamente sull’operatività dei controlli territoriali — rafforzando i controlli sulla corretta classificazione merceologica, i riscontri analitici e la tracciabilità nei registri SIAN — ma non possiede la forza giuridica per modificare direttamente i dazi, la consistenza dei contingenti o la disciplina europea del perfezionamento attivo.
In conclusione. Mentre i produttori italiani affrontano una fase complessa dovuta alla flessione dei listini e alle dinamiche competitive internazionali, il dibattito si concentra spesso su misure di contenimento o su richiami alla classificazione merceologica. Uno dei principali nodi giuridici e strutturali riguarda la distinzione tra il contingente tariffario destinato al mercato europeo e il regime di perfezionamento attivo, disciplinato direttamente dal diritto dell’Unione e la cui struttura non può essere modificata da un provvedimento amministrativo nazionale.
Con buona pace della propaganda utile a distrarre dai veri problemi
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